IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione  delle  direttive  85/611/CEE  del
Consiglio  del  20  dicembre  1985  e  della direttiva 88/200/CEE del
Consiglio  del  22  marzo  1988,  relative  a  taluni  organismi   di
investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge
23  marzo  1983,  n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto
nazionale    e    per    l'emanazione    di    disposizioni     sulla
commercializzazione  in Italia di quote di organismi situati in altri
Paesi della Comunita' europea;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia  e  giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Prima dell'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e'  inserita
la seguente intitolazione:
                              "Titolo I
               FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
                    APERTI DI DIRITTO NAZIONALE"
  2.  L'art.  1  della  legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 1 (Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni) . - 1.  Le
societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi
comuni  di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto
sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca  d'Italia,
ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.
   2.  La societa' di gestione puo' essere autorizzata a gestire piu'
fondi;  a  tal  fine,  il  Ministro  del  tesoro  tiene  conto  della
specializzazione  dei  medesimi  ovvero della dimensione raggiunta da
quelli gia' istituiti dalla societa' richiedente.
   3. Con propri decreti,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica,  il  Ministro  del tesoro determina, entro quattro
mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,  le  modalita'  di
presentazione  dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a
corredo della stessa e ogni altra modalita' procedurale.
   4. La domanda si  intende  accolta  qualora  l'autorizzazione  non
venga  negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare
alla societa' interessata entro due mesi  dalla  presentazione  della
domanda  medesima.  Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste
informazioni  complementari  alla  societa',  il  termine  stesso  e'
interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per
una sola volta un nuovo termine di un mese.
   5. L'autorizzazione non puo' essere concessa:
    a)  se la societa' ha un capitale sociale versato inferiore a due
miliardi di  lire  o  al  piu'  elevato  importo  stabilito,  in  via
generale,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, sentita la Banca
d'Italia. Il Ministro del tesoro stabilisce  l'importo  del  capitale
sociale  iniziale  in  modo  che  la  societa'  sia  fornita di mezzi
finanziari adeguati per l'esercizio della sua attivita', tenuto anche
conto del numero dei fondi da gestire e delle variazioni  del  valore
della moneta;
    b) se la sede dell'amministrazione della societa' di gestione non
e' situata, al pari della sua sede statutaria, in Italia;
    c)  se  la  maggioranza  degli amministratori, gli amministratori
delegati e i  direttori  generali  nonche'  gli  amministratori  e  i
dirigenti  muniti  di  rappresentanza  della societa' di gestione non
abbiano svolto per uno o piu' periodi complessivamente non  inferiori
ad  un  triennio  funzioni  di amministratore o funzioni di carattere
direttivo in societa' o enti del settore  creditizio,  finanziario  e
assicurativo,  aventi  capitale  o fondo di dotazione non inferiore a
cinquecento milioni di lire o abbiano esercitato  la  professione  di
agente  di  cambio  senza  far fronte ai propri impegni come previsto
dalla legge. Per le funzioni svolte presso societa' o  enti  che  non
hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle sopraindicate, si
applicano  le  disposizioni  emanate dal Ministro del tesoro ai sensi
dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
    d) se, ferma l'applicabilita' delle  norme  relative  alle  cause
d'ineleggibilita'   e  di  decadenza  per  gli  amministratori  delle
societa' per azioni, gli  amministratori,  i  direttori  generali,  i
dirigenti  muniti  di  rappresentanza  ed i sindaci della societa' di
gestione  abbiano  riportato  condanne,  ivi  comprese  le   sanzioni
sostitutive  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti
contro il patrimonio, per delitti contro la fede  pubblica  o  contro
l'economia  pubblica,  o per delitti non colposi per i quali la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo  a  cinque
anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione
disposte  ai  sensi  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e
integrate,   salvi   gli   effetti   della    riabilitazione.    Agli
amministratori,  ai  direttori  generali  e  a  coloro  che rivestono
cariche  che  comportano  l'esercizio  di  funzioni  equivalenti   si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
    e) se i componenti del collegio sindacale non siano iscritti  nel
registro dei revisori contabili;
    f)  se i soggetti che, in virtu' della partecipazione al capitale
in via diretta o per interposta persona o per il tramite di  societa'
fiduciaria  o di societa' controllata ovvero in virtu' di particolari
vincoli o accordi, esercitano il controllo della societa' non sono in
possesso dei requisiti di  onorabilita'  di  cui  al  presente  comma
lettera  d). Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o
una societa' di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli
amministratori e dai direttori generali. Ai fini della presente legge
il rapporto di controllo si considera esistente  ai  sensi  dell'art.
27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
   6. Il sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui al comma 5,
lettere  d)  ed  e),  determina,  quando  si  tratti di societa' gia'
autorizzate, la decadenza degli interessati dalle cariche ricoperte e
deve  essere  comunicato  dagli  stessi  alla  societa',  alla  Banca
d'Italia  ed al Ministro del tesoro. La decadenza e' dichiarata entro
trenta giorni dal consiglio di amministrazione  della  societa'.  Nel
caso  che  questo  non provveda nel termine predetto, la decadenza e'
pronunciata dalla Banca d'Italia.
   7. L'applicazione provvisoria della misura  interdittiva  prevista
dall'art.  10,  comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta
la sospensione dalle cariche di cui  al  comma  5,  lettera  d),  del
presente  articolo.  La  sospensione  dalla  carica e' disposta entro
quindici giorni dal Consiglio di amministrazione della societa' e ove
questi non provveda dalla Banca d'Italia. Limitatamente al periodo in
cui sono sospesi, i sindaci effettivi sono sostituiti dai supplenti e
gli amministratori sono sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del codice
civile.
   8.  Le  sostituzioni  comportanti  modifica  della  identita'  dei
soggetti di cui al comma 5 devono essere comunicate dalla societa' di
gestione,  non  oltre  quindici  giorni, alla Banca d'Italia che, nel
caso di accertata non conformita'
alle prescrizioni di cui al comma 5 lettere c), d) ed  e),  fissa  un
termine  per  la  regolarizzazione  e,  in  difetto,  ne fa immediata
relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi del successivo
art. 8. Il difetto del requisito di onorabilita' di cui al  comma  5,
lettera  f),  comporta,  in  caso  di  societa'  gia' autorizzate, la
sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con  gli  effetti  di
cui all'art. 9, della legge 4 giugno 1985, n. 281.
   9.  L'ammontare  dei mezzi patrimoniali delle societa' di gestione
autorizzate ai  sensi  del  comma  1  non  possono  essere  inferiori
all'ammontare  stabilito in via generale con decreto del Ministro del
tesoro, sentita la Banca d'Italia; tale ammontare  viene  determinato
tenuto  conto  della  necessita'  da parte della societa' medesima di
disporre  dei  mezzi  sufficienti   a   far   fronte   alle   proprie
responsabilita'  anche  in  relazione  all'ammontare dei fondi comuni
gestiti. Qualora i mezzi  patrimoniali  delle  societa'  di  gestione
scendano  al  di  sotto  delle  misure  fissate ai sensi del presente
articolo si applica la procedura prevista al comma 8.
   10. E' vietata la trasformazione in organismi non  rientranti  nel
campo di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611
della  Comunita'  economica  europea, come modificata dalla direttiva
del 22 marzo 1988, n. 88/220.
   11.  Trascorsi   due   anni   dal   rilascio   dell'autorizzazione
all'istituzione  del  fondo  senza  che  la societa' abbia provveduto
all'istituzione del medesimo e alla offerta al pubblico  delle  rela-
tive quote, l'autorizzazione decade automaticamente.
   12.  La societa' di gestione autorizzata ai sensi del comma 1 puo'
assumere  l'incarico  di  gestire  il  patrimonio  di   societa'   di
investimento a capitale variabile".